(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1 del 6 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. I contributi di cui alla legge regionale speciale n. 24 del 10 aprile 1997 sono cumulabili con altri ricevuti dagli stessi soggetti nell'anno 1997, tranne che con quelli ricevuti per le stesse iniziative.