(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 1
                        del 6 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  I contributi di cui alla legge regionale  speciale  n.  24  del  10
aprile  1997 sono cumulabili con altri ricevuti dagli stessi soggetti
nell'anno  1997,  tranne  che  con  quelli  ricevuti  per  le  stesse
iniziative.